Statuto del 1999
Statuto di Confraternita avente natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
Circ. n. 28 in data 1.3.1999 del Comitato per gli Enti e i Beni Ecclesiastici C.E.I. ¬
Confraternita di SANTA ZITA del SS.mo Sacramento ed Anime Purganti
Chiesa di Santa Zita in Genova
STATUTO Sociale
Art. 1
La Confraternita di SANTA ZITA del SS.mo Sacramento ed Anime Purganti
avente sede in Genova nella chiesa di Santa Zita, ( che è stata nel 1875 eretta sul luogo del preesistente Oratorio di Santa Zita, appartenente da secoli alla Confraternita stessa), è un’associazione pubblica di fedeli riconosciuta con decreto del Vescovo di Genova nell’anno 1764 e confermata nel 1769 da Papa Clemente XIII.
Essa è un ente ecclesiastico con fine prevalente di culto .Ne fanno parte uomini (Confratelli ) e donne (Consorelle) ; d’ora innanzi tutti citati con il termine “Confratelli “
Art. 2
La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli , l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.
Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamen¬te la propria vocazione cristiana mediante un’ intensa vita spirituale e un’ efficace atti¬vità apostolica
b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei confratelli in campo religioso
c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali ; intensificare il culto verso la S.S.ma Eucaristia, ed il suffragio per le Anime del Purgatorio.
d) favorire l’unione fraterna di persone aventi un vincolo comune di origine, di catego¬ria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell’ apostolato di ambiente
e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglien¬za in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell’ art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede.
Art. 3
La Confraternita di SANTA ZITA del SS.mo Sacramento ed Anime Purganti come tutte le Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova è sottoposta, a norma del Diritto Canonico, alla giurisdizione dell’Ordinario della Arcidiocesi di Genova ed è soggetta al Priorato delle Confraternite per l’Arcidiocesi di Genova che, per Decreto Arcivescovile, ha compito di coordinamento e vigilanza sull’attività delle stesse.
Essa ha rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della stessa Arcidiocesi.
Art. 4
Possono chiedere di iscriversi alla Confraternita uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età e che ne facciano richiesta e che inoltre si propongono di perseguire i fini della Confraternita e si impegnano ad osservarne lo Statuto.
Art. 5
1. L’accettazione verrà deliberata dal Consiglio, che preventivamente dovrà prendere informazioni dal Parroco, alla cui comunità il richiedente è membro, dovrà avere i requisiti di cui al can. 316 CIC.
2. L’ammissione effettiva avverrà dopo un periodo di sei mesi di noviziato destinato alla formazione dei Confratelli.
3. I nuovi ammessi saranno seguiti dal Maestro dei novizi per la formazione confraternale.
4. Entrano a far parte del Consiglio Direttivo su nomina espressa dal Consiglio stesso (vedi art. 23. 2) come Priori emeriti quei priori che si sono particolarmente distintisi nel loro servizio in precedenza concluso.
5. Il Consiglio Direttivo può nominare confratelli o consorelle emeriti “ad honorem” coloro che non facendo parte della Confraternita, si sono resi particolarmente benemeriti nei suoi confronti. Essi, dopo essere stati informati ufficialmente, devono manifestare la disponibilità ed accettare le finalità della Confraternita; hanno diritto al voto, ma non sono eleggibili; essi possono essere dispensati dal pagamento della quota annuale.
Art. 6
Tutti i confratelli e le consorelle devono:
a) vivere la vita cristiana nella Chiesa e per la Chiesa;
b) mantenere la concordia fra i membri della Confraternita e farsi operatori di pace;
c) essere i migliori collaboratori nella parrocchia e per la parrocchia;
d) partecipare con sollecitudine alle attività dell’oratorio, in particolare alla Santa Messa e alla Liturgia delle Ore (ufficiatura);
e) intervenire al funerale dei confratelli e alle funzioni di suffragio secondo le consuetudini;
f) impegnarsi alla preghiera quotidiana, tenendo conto delle pratiche e delle devozioni tradizionali delle Confraternite;
g) tenersi in regola con le quote annuali stabilite a tenore dell’art. 21; in caso di morosità continuata per anni tre, l’iscritto verrà considerato tacitamente decaduto;
h) partecipare al mantenimento dei beni della Confraternita
Art. 7
I soci cessano di appartenere alla Confraternita:
a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;
b) Coloro che non osserveranno abitualmente i doveri, di cui all’art. 6, se non mutano il loro comportamento dopo l’ammonimento del Priore, potranno essere sospesi con provvedimento del Consiglio e ancora non cambiando la loro condotta potranno essere espulsi, su proposta del Priore.
Il provvedimento di espulsione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti. L’incolpato potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio, il quale quindi deciderà a maggioranza. La decisione verrà notificata per iscritto all’interessato. Contro questa decisione, l’espulso può far ricorso al Priorato, che dovrà pronunciarsi entro novanta giorni dalla ricezione, assunte le informazioni del caso e sentito il ricorrente.
Art. 8
Gli organi della Confraternita sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.
Gli officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere.
Art. 9
L’Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo delibera¬tivo della Confraternita.
Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l’anno per verificare l’andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari, accettare donazioni e lasciti testamentari , approvare gli atti di straordinaria amministrazione, eleggere il Priore, il Vicepriore, ed i Consiglieri.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dall’ Ordinario Diocesano.
La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso personale scritto con indicazione dell’ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza,di persona o per delega, di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il nume¬ro dei confratelli presenti o rappresentati.
Nel caso in cui l’Assemblea non sia in grado di provvedere alle elezioni delle cariche sociali o la Confraternita rimanga priva della propria direzione, il Vescovo Diocesano, sentito il Priorato per le Confraternite dell’arcidiocesi di Genova, nominerà un Commissario pro tempore con funzioni di governo ordinario e straordinario.
Art.10
Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dagli Officiali della Confraternita e da due a quattro Consiglieri, tutti eletti dalla Assemblea per un quadriennio.
Venendo a mancare uno degli Officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica sino al termine del quadriennio.
Le elezioni si terranno ogni quattro anni seguendo le norme sotto indicate.
E’ tuttavia diritto dei Confratelli di chiedere elezioni anticipate, purchè la richiesta motivata sia sottoscritta da almeno un terzo degli Iscritti. Hanno voce attiva e passiva i Confratelli effettivi, solo voce attiva l’Assistente Spirituale .
Tutti i Confratelli, per poter esprimere il diritto di voto, devono essere in regola con la quota associativa.
L’elenco dei candidati, in ordine alfabetico, deve essere affisso nella sede della Confraternita prima delle elezioni.
Ogni scheda elettorale, debitamente timbrata e firmata dal Priore uscente, ripoterà l’elenco dei candidati, con accanto al nome e cognome un riquadro, gli elettori, barrando tale spazio potranno esprimere le loro preferenze.
Non potranno esercitare il voto né essere eletti gli aspiranti Confratelli effettivi che non hanno ultimato il noviziato.
Non può essere eletto Priore chi non ha da almeno due anni ultimato il noviziato presso la Confraternita ;non può essere eletto Vicepriore né Segretario nè Tesoriere il coniuge o parente sino al secondo grado del Priore.
Art. 11
Nello svolgimento della votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo, il Priore uscente funge da presidente di seggio e nomina due scrutatori ; il voto è segreto , i votanti non possono esprimere più di cinque preferenze , non sono ammessi voti per procura o per acclamazione.
All’assistente Spirituale spettano due schede, avendo diritto al doppio voto.
Gli elettori depongono nell’urna la scheda ed il Presidente prende nota dei votanti; al termine delle operazioni di voto si procede alo spoglio pubblico delle schede, ed alla proclamazione degli eletti.
Conteggiati i voti, risultano eletti Priore, Vice priore ,e membri del consiglio coloro che hanno ricevuto più voti in ordine decrescente, in caso di parità di voti viene eletto il più anziano di effettiva iscrizione.
Qualora qualcuno degli eletti rinunci ,gli subentra chi lo segue per numero di voti ricevuti ; il rinunciatario perde ogni priorità ottenuta passando così in coda alla graduatoria.
Gli eletti rimangono in carica quattro anni; il priore può essere confermato per un ulteriore secondo mandato, mentre per altri mandati consecutivi sono possibili deroghe dopo il nulla osta scritto del Priorato per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova. Gli eletti possono essere confermati più volte ed assumere anche consecutivamente o stesso incarico.
Il priore eletto inizia l’ esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell’Ordinario Diocesano
Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello Statuto e ne ha la rappresentanza legale, provvedendo alla ordinaria amministrazione. Egli indice e dirige le Assemblee e le Adunanze del Consiglio.
Per inadempienza delle funzioni da parte del Priore, il Priorato per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova potrà richiamarlo, e nei casi di persistente e grave negligenza, l’Ordinario Diocesano, su proposta del Priorato per le Confraternite potrà rimuoverlo. Il Vicepriore entro 30 giorni dalla data della rimozione dovrà convocare, organizzare e presiedere l’Assemblea per le elezioni del nuovo Priore e comunicare al Priorato l’esito delle stesse.
Art. 12
1) Il Vice Priore: collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore,il Vice Priore ne assume le funzioni fino al ter¬mine del quadriennio.
2) Il Segretario: redige i verbali della Confraternita e li firma con il Priore, collabora con il Priore per indire le elezioni e convoca gli aventi diritto, informa il Priorato delle nuove cariche sociali, ha cura scrupolosa dell’archivio della Confraternita e in particolare conserva, il libro per annotarvi i pii legati, gli oneri delle SS. Messe e gli adempimenti ad essi relativi, l’inventario dei beni mobili ed immobili della Confraternita.
3) Il Tesoriere: cura la contabilità e paga i conti su ordine del Priore, redige e tiene in ordine il libro di cassa, provvede ad incassare le quote annuali decise dall’assemblea, prepara il bilancio consuntivo e preventivo da presentare per la debita approvazione all’Assemblea ed il bilancio consuntivo e – se richiesto- anche quello preventivo da presentare all’Ordinario Diocesano . Ha cura dei fondi della Confraternita e dei preziosi, provvede a versare al Priorato la quota statutaria e il contributo spese di partecipazione ai raduni.
4) I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo e coadiuvano il Priore e gli altri Officiali della Confraternita e solo su delega degli stessi possono prendere iniziative.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi per deliberare su qualsia¬si punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell’ Assem¬blea.
Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straor¬dinaria amministrazione previsti dal Codice di diritto canonico, integrato dalle delibe¬re della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fis¬sata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.
Art. 14
L’Assistente ecclesiastico della Confraternita è di norma il Parroco ovvero altro Sacerdote nominato dall’Ordinario Diocesano.
L’Assistente ecclesiastico cura la vita spirituale della Confraternita ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche.
Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Art. 15
Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi e dal patrimonio mobile e immobile come da inventario.
L’amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di diritto canonico, dalle leggi generali e particolari emanate dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili, nonché dallo Statuto Generale delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova e dal presente Statuto.
La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite.
E’ vietato distribuire ai confratelli anche in modo indi¬retto utili o avanzi di gestione nonché fondi.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall’Assemblea e presentato all’Ordinario diocesano. La quota o contributo associa¬tivo è personale ed intrasmissibile a terzi.
Art. 16
La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo Diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall’articolo 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede.
Art. 17
Per quanto non previsto nel presente Statuto della Confraternita di santa Zita valgono le norme del Codice di Diritto Canonico, le leggi dello stato Italiano applicabili agli enti ecclesiastici e lo Statuto Generale delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova.
Il presente statuto è stato approvato a conclusione della Assemblea dei Confratelli della Confraternita di Santa Zita tenutasi il 6 maggio 2006


Al momento l’inserimento di commenti non è consentito.